STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

“RICERCA E SALUTE“

Articolo 1

Denominazione

È costituita una fondazione denominata “Fondazione ONLUS Ricerca e Salute”. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito dei più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 11 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della “Fondazione ONLUS Ricerca e Salute” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

La Fondazione ha sede in Roma alla Via Nomentana n. 445.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue, in modo prevalente, la finalità di promuovere ogni attività volta a sviluppare una piattaforma traslazionale che dalla ricerca preclinica trasferisca soluzioni nel campo della salute fino all’utente finale, il cittadino.

Particolare attenzione viene rivolta non solo al trasferimento di nuove conoscenze sui meccanismi di malattia, ottenuti attraverso la ricerca di laboratorio, utili allo sviluppo di innovativi metodi di prevenzione, diagnosi e terapia da sperimentare sull’uomo, ma anche al trasferimento dei risultati della sperimentazione clinica nella pratica assistenziale quotidiana e nel sistema decisionale applicato alla Salute pubblica.

In relazione a ciò, la Fondazione può promuovere o gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività nei seguenti settori:

–     ricerca preclinica, intesa come la fase della ricerca che permette di definire il profilo di attività, di efficacia e di tossicità per l’organismo di un nuovo farmaco, di studiarne la farmacodinamica e la formulazione più adatta per la somministrazione;

–     ricerca clinica o sperimentazione clinica, intesa come qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a più medicinali sperimentali, e/o a studiarne l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’eliminazione, con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’efficacia;

–     sanità territoriale, intesa come sistema integrato interprofessionale tra operatori del servizio farmaceutico e medici di medicina generale per la gestione ottimale del paziente, soprattutto per le condizioni patologiche croniche, in un contesto di sostenibilità economica.

La Fondazione si propone altresì di elaborare proposte, progetti e iniziative di solidarietà  anche in funzione sussidiaria a quella pubblica; di proporre iniziative, culturali e sociali valorizzando il patrimonio di proposte ed il know how di soggetti che operano nel mondo delle imprese, finanza e delle professioni, legate direttamente o indirettamente agli scopi sociali,  così da costituire una piattaforma culturale per promuovere il confronto tra amministrazione pubblica, enti, mondo dell’imprenditoria, mondo delle professioni, accademici, associazioni, centri di ricerca e cittadini”

Art 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione per conseguire le finalità del proprio Statuto potrà svolgere, anche indirettamente, e comunque in forma accessoria e non prevalente tra le altre, le seguenti attività:

– formazione, assistenza tecnica ed inserimento lavorativo per e/o presso le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, anche avvalendosi dell’apporto di altre Organizzazioni;

– promozione e formazione, anche in ambito universitario, in corsi di Laurea e post Laurea, per l’addestramento e/o l’aggiornamento professionale di personale da impiegare nei settori di riferimento delle attività principali;

– informazione, consulenza e supporto formativo in risposta ai bisogni del territorio dei cittadini, delle imprese e professioni;

– ricerca, studio, produzione di documentazione e stampa anche periodica in relazione ai settori di intervento della Fondazione;

– consulenze di carattere generale e specifico legate ai temi di operatività della Fondazione;

– organizzazione di concorsi per idee, premi per l’innovazione, inclusa l’erogazione di borse di studio;

– ogni altro intervento di promozione, orientamento, progettazione, sostegno all’attività di associazioni aderenti, iniziative dirette dalla Fondazione nelle proprie aree di intervento specifico.

Ed inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

  1. a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  4. d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  5. e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
  6. f) erogare premi e borse di studio;
  7. g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  8. h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore della formazione, dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
  9. i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo.

Art. 5

Vigilanza

L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti e dai Sostenitori;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 6;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

– da contributi dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art.20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l’attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della Fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse, e, soltanto successivamente, al potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o di avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatori

– Partecipanti Sostenitori

– Partecipanti Istituzionali

– Partecipanti Ordinari

Articolo 10

Fondatori

Sono “Fondatori”, coloro che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione e coloro che, unitamente ai soci Fondatori, si sono operati per la costituzione della presente Fondazione, e quanti rientrino nelle specifiche previsioni dell’atto costitutivo, oltre a quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo.

La condizione di Fondatore è personale e non è trasferibile per atto tra vivi o per causa di morte.

Qualora la condizione di Fondatore sia detenuta da una società essa decade per effetto di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, variazione di parte rilevante dell’oggetto sociale della società, salvo l’insindacabile decisione contraria del Collegio dei Fondatori, astenuta la parte interessata.

E’ data facoltà al Consiglio dei Fondatori di cooptare tra di essi altri soggetti ritenuti particolarmente meritevoli; in proposito si esprime il Collegio dei Fondatori con voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto. In caso di voto negativo la questione non può venire riproposta prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dalla votazione precedente.

Articolo 11

Partecipanti Sostenitori

Sono “Partecipanti Sostenitori”, tutte le persone fisiche, società, associazioni o enti o ogni altro ente di diritto pubblico e/o privato che siano stati accettati dal Collegio dei Fondatori come più oltre previsto e che, singolarmente o in concorso con altri, all’atto della propria adesione alla Fondazione, versino un contributo al patrimonio, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti, unitamente ad un contributo alla gestione, non inferiori ai limiti minimi decisi dal Collegio dei Fondatori per la propria categoria.

Articolo 12

Partecipanti Istituzionali

Sono “Partecipanti Istituzionali” gli Enti Locali, gli Enti Pubblici,  le Scuole, le Università, le Camere di Commercio, gli Ordini o Categorie professionali o ogni altro ente di diritto pubblico che siano stati accettati dal Collegio dei Fondatori come più oltre previsto e che, singolarmente o in concorso con altri, all’atto della propria adesione alla Fondazione versino un contributo al patrimonio, unitamente ad un contributo alla gestione, anche sottoforma di bene in natura, servizi e/o crediti non inferiori ai limiti minimi decisi dal Collegio dei Fondatori per la propria categoria.

Articolo 13

Partecipanti Ordinari

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Ordinari” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, le associazioni e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Collegio dei Fondatori ovvero con un’attività a favore degli scopi istituzionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi e/o crediti.

Art. 14

Partecipanti e Sostenitori Esteri

Possono essere nominati Partecipanti ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all’Estero

Articolo 15

Natura del contributo

L’importo del contributo di ogni Partecipante, anche se conferito in natura o sotto forma di credito, non potrà avere un valore inferiore ai limiti minimi decisi dal Collegio dei Fondatori per la propria categoria.

Il Collegio dei Fondatori determinerà il valore da attribuirsi ai beni in natura o crediti pervenuti alla Fondazione, previe apposite stime ritenute eventualmente opportune e sentito il parere dell’Organo di Revisione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito della attività della Fondazione.

Ogni contributo dà origine ad una quota partecipativa unica ed indivisibile.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 16

Revisione Contributi

E’ facoltà del Collegio dei Fondatori disciplinare con apposito regolamento, la corresponsione di nuovi e/o ulteriori contributi o versamenti, da parte dei Partecipanti. Il Collegio dei Fondatori può inoltre rivedere l’ammontare dei contributi necessari per assumere la qualifica di Fondatore.

Articolo 17

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, decide, con la maggioranza dei 3/4 dei suoi membri, l’esclusione dei Partecipanti, ad eccezione dei “Fondatori” che potranno essere esclusi solo con delibera assunta all’unanimità dei componenti il Collegio dei Fondatori; deliberazione alla quale il soggetto interessato dal provvedimento di esclusione non può partecipare.

I Partecipanti, indipendentemente dalla propria categoria di appartenenza, possono recedere dalla Fondazione, con effetto dal successivo esercizio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione e i suoi organi.

Articolo 18

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– il Collegio dei Fondatori

– la Consulta dei Partecipanti

– il Consiglio di Amministrazione

– il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario

– il Tesoriere

– l’Organo di revisione

– il Comitato  Scientifico

– il Comitato d’Onore.

Le cariche assunte negli organi della Fondazione, di cui al presente articolo, sono a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Collegio dei Fondatori.

È previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 19

Collegio dei Fondatori, attribuzioni, convocazione e quorum

Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori della Fondazione, come sopra individuati all’art. 10.

Il Collegio dei Fondatori ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano per Legge o in forza del presente Statuto riservati al Consiglio di Amministrazione e provvede in particolare a:

– stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;

– stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

– approvare il regolamento contabile della Fondazione, nel rispetto della legge;

– fissare, anche con regolamento, i criteri per divenire Partecipanti, in conformità al presente statuto;

– fissare, anche annualmente, la misura e le modalità dei contributo dovuto da ciascuna categoria di Partecipanti;

– deliberare, con decisione inappellabile, in merito alla accettazione delle domande di ammissione dei Partecipanti di qualsiasi categoria;

– stabilire i criteri per la determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura o crediti pervenuti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente statuto;

– nominare altri dirigenti;

– assumere ogni provvedimento concernente l’amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;

– conferire deleghe ai propri componenti;

– deliberare in merito alle possibili indennità; sono sempre salvi i rimborsi per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Collegio dei Fondatori inoltre ha il potere di:

– nominare tra i Fondatori il Presidente, il Vice Presidente vicario ed occorrendo uno o più vice presidenti non vicari;

– nominare, ove ne ravvisi l’opportunità o ne ricorrano le condizioni di Legge, l’Organo di Revisione e fissarne il compenso;

– deliberare, con maggioranza dei 3/4 dei componenti assegnati, in ordine all’ammissione alla qualifica di Fondatore di soci Partecipanti particolarmente meritevoli;

– esaminare e deliberare sulle proposte che gli vengano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

– deliberare in merito alle modifiche allo Statuto e alla eventuale istanza di estinzione, seguendo le procedure statutarie e di legge;

– approvare la proposta di bilancio di programmazione e previsione e la proposta di bilancio consuntivo d’esercizio, predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, in conformità all’art. 32;

– nominare e revocare il segretario e il tesoriere;

– nominare e revocare il Direttore Generale, ove previsto;

– revocare, nominare e deliberare in merito alla variazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori inoltre formula pareri di indirizzo e consultivi nonché proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati, ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta all’anno, quando questi lo ritenga necessario o utile e comunque per l’approvazione del bilancio consuntivo e previsionali predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Esso verrà altresì convocato dal Presidente, entro trenta giorni dalla data della richiesta, ogni qual volta ne facciano istanza almeno due dei soci “Fondatori”.

La convocazione deve essere effettuata con avviso scritto inviato, anche via e-mail, fax o in altra forma telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Occorrendo, esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Collegio dei Fondatori può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno, sui quali i fondatori si dichiarino sufficientemente informati, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Le adunanze del Collegio dei Fondatori sono valide se è presente, anche per delega, almeno la maggioranza dei membri assegnati.

Le adunanze possono svolgersi anche tramite tele/videoconferenza a condizione che ciò sia indicato nell’avviso di convocazione (salvo il caso di adunanza totalitaria). L’adunanza tenuta per tele/videoconferenza è valida a condizione che:

(i) il sistema di tele/videoconferenza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all’ordine del giorno; (ii) sia consentito al Presidente dell’adunanza (anche attraverso l’assistenza di altri soggetti) di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, nonché 1 risultati della votazione; (iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno in tempo reale; (iv) tutti i partecipanti siano in condizione di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, o il notaio nei casi previsti dalla legge, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Salvo che nei casi diversamente regolati, le deliberazioni del Collegio dei Fondatori sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I Componenti, che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all’ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell’adunanza.

Il foglio presenze dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; qualora alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

Il verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro delle adunanze del Collegio dei Fondatori.

Articolo 20

Consulta dei Partecipanti

La Consulta dei Partecipanti è composta da tutti i soci della Fondazione.

La Consulta dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione già delineati, ovvero da individuarsi.

La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, anche dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

Articolo 21

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri deciso dal Collegio dei Fondatori, ed è comunque non inferiore a cinque.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Collegio dei Fondatori per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e possono essere dal medesimo revocati in qualsiasi tempo, anche in assenza di giusta causa.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i Componenti il Collegio dei Fondatori ed in particolare il Presidente che lo presiede e il Tesoriere

E’ data facoltà al Presidente, sentito il parere del Collegio dei Fondatori, conferire deleghe a uno o più componenti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere di Amministrazione, il Collegio dei Fondatori deve in tale caso provvedere, nel rispetto delle designazioni di sopra, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora dovesse venire meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione esso si intenderà deceduto.

Articolo 22

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di amministrazione che gli vengono attribuiti dal presente Statuto e provvede in particolare a:

– dare attuazione alle linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;

– predisporre il bilancio di programmazione e previsione e il bilancio consuntivo d’esercizio da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l’approvazione;

– proporre al Presidente il conferimento di deleghe ai propri consiglieri;

– deliberare, nei limiti e nel rispetto degli equilibri di bilancio, in merito all’indennità e al gettone di presenza dei propri componenti, oltre che ai compensi per eventuali funzioni delegate, salvi restando i rimborsi per le spese sostenute in ragione del loro ufficio;

– deliberare in merito ad iniziative di natura tecnico scientifica e alla formazione e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, decidere sulla composizione di commissioni di studio e ricerca per esigenze o campi di ricerca specifici;

– nominare o revocare i componenti del Comitato d’Onore;

– nominare o revocare i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente;

– provvedere al pagamento delle spese stanziate in bilancio;

– deliberare in merito alla devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento, conformemente a quanto previsto al successivo art. 32.

Articolo 23

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto inviato, anche via e­mail o via fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Ove occorresse, esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione.

In caso di urgenza, con la presenza e per accettazione di tutti i suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno, sui quali i consiglieri si dichiarino sufficientemente informati, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice-Presidente vicario. In caso d’assenza anche del vice-Presidente vicario, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età, tra quelli che compongono il Collegio dei Fondatori.

I Consiglieri, che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all’ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell’adunanza.

Le adunanze possono svolgersi anche tramite teie/videoconferenza a condizione che ciò sia indicato nell’avviso di convocazione (salvo il caso di adunanza totalitaria). L’adunanza tenuta per tele/videoconferenza è valida a condizione che:

(ii)        il sistema di tele/videoconferenza consenta al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente la discussione degli argomenti all’ordine del giorno; (ii) sia consentito al Presidente dell’adunanza (anche attraverso l’assistenza di altri soggetti) di accertare l’identità e la legittimazione degli inter­venuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, nonché i risultati della votazione; (iii) tutti i partecipanti possano partecipare alla discussione degli ar­gomenti all’ordine dei giorno in tempo reale; (iv) tutti i partecipanti siano in condizione di votare contemporaneamente ed in tempo reale. In tal caso, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui deve trovarsi anche il Segretario, ai fini della redazione e della sottoscrizione del verbale.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Il foglio presenze dell’adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; qualora alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell’adunanza.

Il verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Spetta al Presidente:

– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Partecipanti, fatti salvi i casi in cui la convocazione sia stata richiesta da altri secondo le previsioni del presente statuto e sia stata indicata la proposta di ordine del giorno;

– convocare e presiedere le adunanze del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Partecipanti, fatto salvo il caso di impedimento;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori e Consiglio di Amministrazione;

– partecipare alle riunioni del comitato scientifico;

– sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;

– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico della Fondazione;

– curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

– assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Collegio dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Collegio dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione inderogabilmente entro la prima riunione utile successiva alla data di assunzione dei provvedimenti medesimi.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il vice-Presidente vicario lo sostituisce a tutti gli effetti. In mancanza, lo sostituisce il Componente del Collegio dei Fondatori più anziano d’età.

Il Presidente può anche delegare poteri di firma al vice-Presidente vicario o ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Organo di Revisione

Ove se ne ravvisi la necessità o ne ricorra l’obbligo di Legge, il Collegio dei Fondatori procede alla nomina di un Revisore Unico ovvero di un Organo di Revisione composto da tre membri. In entrambi i casi i componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori dei Conti.

All’Organo di Revisione è demandato il controllo contabile, la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, così come previsto dal codice civile.

L’Organo di Revisione può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, dovrà ricevere l’avviso di convocazione delle riunioni nelle forme e nei termini previsti dal presente statuto.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in appositi verbali trascritti nel libro dell’Organo di Revisione.

L’Organo di Revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

All’Organo di Revisione spetta un compenso che verrà determinato dal Collegio dei Fondatori.

Art. 26

Amministrazione e Direzione

La Fondazione è diretta, se ritenuto necessario, da un Direttore Generale nominato dal Collegio dei Fondatori. Esso resta in carica per il periodo fissato nell’atto di nomina dal Collegio dei Fondatori, comunque non superiore ai tre anni, e può essere revocato dallo stesso, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa.

In caso di mancata nomina, le attribuzioni del Direttore Generale vengono esercitate dal Consiglio di Amministrazione o sono delegabili ad eventuali consiglieri.

Rientrano tra le competenze del Direttore Generale, oltre a quelle che saranno dettagliate nei regolamenti di funzionamento della Fondazione, le seguenti attribuzioni:

– sovrintende il funzionamento generale della Fondazione;

– organizza e coordina il personale, attribuisce e revoca gli incarichi, definisce le mansioni del personale e dei collaboratori della Fondazione;

– decide, prevede, e stipula atti e convenzioni legati all’attività che non comportino spese, salvo espresse deleghe conferitegli dai competenti organi;

– predispone gli atti amministrativi di sua competenza necessari per l’attività della Fondazione e per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

– partecipa, salvo diverso avviso, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

– ha la rappresentanza in giudizio, in nome e per conto della Fondazione, per le controversie in materia di personale;

– ha la rappresentanza in sede di trattativa per rinnovi o migliorie contrattuali con le organizzazioni sindacali – che hanno sottoscritto il CCNL – in nome e per conto della Fondazione;

– decide in ordine all’acquisto di beni materiali necessari per l’ordinaria attività della fondazione per importi non superiori a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), salvo diversa deliberazione del Collegio dei Fondatori, dandone notizia in forma scritta allo stesso;

– decide, prevede e stipula a firma congiunta con il Presidente, i contratti con collaboratori e consulenti purché in stretta connessione con l’attività operativa;

– svolge le funzioni di ordinaria amministrazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà di delegargli in forza del presente statuto.

L’ordinamento,      la        gestione e l’organizzazione  del   personale dirigenziale, amministrativo e tecnico della Fondazione sono sottoposti alla Direzione Generale e disciplinati da apposito Regolamento amministrativo predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dai regolamento amministrativo.

In caso di impedimento, per qualsivoglia motivo, del Direttore Generale, le sue attribuzioni sono temporaneamente assorbite dal Presidente che ha piena facoltà di delegarle.

Articolo 27

Il Tesoriere

La Fondazione è amministrata da un Tesoriere nominato dal Collegio dei Fondatori che dura in carica tre anni ed entra a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere cura l’amministrazione e la tesoreria della Fondazione, ha la firma e l’accesso ai conti correnti bancari e/o postali della Fondazione con le modalità dalla stessa fissate, ne cura l’amministrazione e la conservazione dei documenti contabili, il tutto previa autorizzazione del Presidente di Fondazione.

Articolo 28

Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche il numero e decide in merito alla revoca dei suoi componenti secondo le modalità previste dal presente articolo.

È presieduto e coordinato dal Presidente del Comitato Scientifico, nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che provvede alla convocazione sentito il Presidente della Fondazione che vi partecipa a pieno titolo.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, anche il Direttore Generale.

I componenti il Comitato Scientifico sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono revocabili dallo stesso in qualsiasi tempo, anche in assenza di giusta causa. Il Presidente del Comitato può, sentito il Consiglio di Amministrazione, nominare uno o più Coordinatori d’Area che curino l’attività di specifiche aree di intervento della Fondazione. Nello stesso modo viene individuato il Segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni e ogni altro adempimento formale.

Articlo 29

Attribuzioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e per ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne chieda espressamente il parere.

Il Comitato  Scientifico:

– svolge le funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in relazione alla politica di natura scientifica della Fondazione;

– promuove l’utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione delle attività della Fondazione, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l’accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;

– elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l’allocazione e l’uso delle risorse;

– coordina l’attività e il funzionamento dei gruppi di studio e ricerca;

– formula, anche su richiesta del Collegio dei Fondatori o del Consiglio di Amministrazione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali relativi ai campi di interesse della Fondazione.

Articolo 30

Comitato d’Onore

Il Comitato d’Onore è composto da un numero di membri fissato dal Consiglio di Amministrazione che li nomina e revoca con le modalità previste dal presente statuto. E’ presieduto e coordinato dal Presidente del Comitato d’onore nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I Componenti del Comitato d’Onore sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono revocabili dallo stesso in qualsiasi tempo, anche in assenza di giusta causa.

Il Presidente può, sentito il Consiglio di Amministrazione, nominare il Segretario del Comitato d’Onore che cura la verbalizzazione delle riunioni, le convocazioni e ogni altro adempimento formale.

Fanno parte del Comitato d’Onore persone che si sono distinte a livello culturale, imprenditoriale, associativo, o che hanno partecipato alla vita della Fondazione apportandone particolare prestigio.

Art. 31

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un arbitrato irrituale da esperirsi presso la Camera Arbitrale di Roma.

Art. 32

Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi dagli artt. 27 e 28 del C.C.

L’estinzione per scioglimento della Fondazione è deliberato dal Collegio dei Fondatori col voto favorevole dei 3/4 dei suoi membri.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, li patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Collegio dei Fondatori e dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Collegio dei Fondatori e a seguito di parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 33

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 34

Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Collegio dei Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.